CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Prenotazioni bonus pubblicità dal 1° marzo

By Febbraio 19, 2024No Comments

A partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2024, imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023. Cosa indicare nella comunicazione?

Nuovo appuntamento con il bonus pubblicità.

Dal 1° al 31 marzo 2024, sarà attiva la piattaforma per l’invio delle richieste per prenotare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024.

Ai sensi della disciplina in vigore, il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Non sono invece agevolabili le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Chi può richiedere il bonus e per quali investimenti

Le comunicazioni di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.

Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:

– nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;

– nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;

– iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.

A quanto ammonta il credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Come si presenta la domanda

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2024 tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’invio può essere direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Nella comunicazione deve essere indicato:

– l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa già effettuati e/o da effettuare nel 2024;

– l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa nel 2023.

Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.:55,49 diventa 55).

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