CONTRIBUTI E FINANZIAMENTILAVORO

Torna la pace contributiva con la possibilità di riscattare i periodi scoperti

By Febbraio 7, 2024No Comments

Con la legge di Bilancio 2024 torna la pace contributiva, ovvero la possibilità di riscattare i periodi scoperti da contribuzione previdenziale. La nuova misura, valida per il biennio 2024 – 2025, può essere utilizzata soltanto da coloro che risultano privi di versamenti al 31 dicembre 1995. Quali requisiti devono essere rispettati? Per quali periodi contributivi è valida? Quali sono gli oneri previsti? E, soprattutto, quanto è conveniente avvalersi di questa opzione?

Torna, per il biennio 2024-2025, la pace contributiva: il riscatto dei periodi scoperti, previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dal D.L. n. 4/2019, è stato, infatti, ripristinato dalla legge di Bilancio 2024.

Ma quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare di questa facoltà e, soprattutto, avvalersi dello strumento è conveniente? Osserviamo nel dettaglio la disciplina relativa al nuovo riscatto.

Beneficiari

In primo luogo, è importante chiarire che non tutti possono optare per la pace contributiva, ma soltanto coloro che risultano privi di versamenti al 31 dicembre 1995. Se collocato entro tale data, anche il solo accredito figurativo di contribuzione, ad esempio relativo al servizio di leva, pregiudica l’operazione, persino se richiesto successivamente alla domanda di riscatto.

Periodi scoperti

È inoltre fondamentale sottolineare che il riscatto in oggetto deve riguardare dei periodi interamente scoperti da contribuzione: è rilevante non solo la contribuzione obbligatoria derivante dall’attività lavorativa, ma anche la contribuzione volontaria, figurativa o derivante da altre tipologie di riscatto.

Non è possibile avvalersi della pace contributiva se il periodo da riscattare è stato lavorato, ma non sono stati versati i relativi contributi; in questi casi:

– se durante il periodo, è stata svolta attività lavorativa in qualità di dipendente, parasubordinato, collaboratore, coadiuvante-coadiutore, è possibile, laddove la relativa contribuzione sia prescritta, avvalersi di un’altra tipologia di riscatto, la cd. costituzione di rendita vitalizia (art. 13, legge n. 1338/1962);

– se durante il periodo è stata svolta attività lavorativa in qualità di lavoratore autonomo – libero professionista, laddove la relativa contribuzione sia prescritta, non è possibile avvalersi di alcun tipo di riscatto.

periodi da riscattare devono essere collocati tra l’anno del primo e dell’ultimo versamento accreditato presso le gestioni INPS alle quali l’interessato è o è stato iscritto.

In ogni caso, non è mai possibile riscattare periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Gestioni interessate

È possibile esercitare il riscatto con pace contributiva presso le gestioni amministrate dall’INPS alle quali il lavoratore risulta iscritto o lo è stato in passato. Non è possibile, invece, esercitare il riscatto presso le casse professionali private e privatizzate.

Costo

L’onere del riscatto è calcolato ai sensi dell’art. 2, co. 5, del D.Lgs. n. 184/1997, ossia utilizzando il metodo percentuale.

In particolare, devono essere prese come riferimento le retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione, moltiplicate per l’aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell’aliquota percentuale).

L’anzianità contributiva acquisita per effetto della pace contributiva è utile sia ai fini del diritto che dell’importo della pensione.

Esempio di calcolo

Prendiamo, quale riferimento, la situazione contributiva di un lavoratore che compie 67 anni nel maggio 2024.

Questo lavoratore possiede 16 anni di contributi presso la gestione Separata, in qualità di parasubordinato, con un montante contributivo totale pari a 150.000 euro.

Il suo ultimo contributo nella gestione Separata è relativo all’anno 2023, il primo contributo è relativo al 1996 ed ha un buco contributivo dal 2012 al 2022: può dunque riscattare 4 anni relativi a tale periodo.

L’ultimo reddito conseguito presso la gestione Separata, relativo al 2023, è pari a 30.000 euro.

Il costo del riscatto sarà pari a 30.000 euro (reddito degli ultimi 12 mesi) x 33% (aliquota IVS per i parasubordinati non iscritti ad altre gestioni) x 4 (anni da riscattare) = 39.600 euro.Sommando questi 39.600 euro ai 150.000 del montante contributivo rivalutato si ottiene un montante contributivo, al momento del pensionamento, pari a 189.600 euro.

L’interessato, previo l’integrale pagamento del riscatto, può pensionarsi per vecchiaia dal 1° giugno 2024.

L’importo della pensione sarà pari a 189.600 euro x 5,723% (coefficiente di trasformazione relativo ai 67 anni per l’anno 2024), ossia a 10.850,81 euro annui lordi, 834,68 euro mensili lordi.

L’interessato, grazie alla pace contributiva, può dunque pensionarsi a 67 anni, essendo collocato nel sistema integralmente contributivo e superando la pensione l’importo dell’assegno sociale.

Senza la pace contributiva, l’interessato avrebbe dovuto lavorare per altri 4 anni, con un reddito almeno pari al minimale vigente presso le gestioni speciali Artigiani e Commercianti (pari a 17.504 euro per il 2023 e valido anche presso la gestione Separata INPS) o, in alternativa, avrebbe dovuto versare contribuzione volontaria, calcolata sulla stessa base utilizzata per la pace contributiva, per altri 4 anni.

In quest’ultima ipotesi, il costo della contribuzione volontaria per i 4 anni mancanti sarebbe stato pari a 39.600 euro complessivi, con l’aggiunta degli adeguamenti all’inflazione.

L’interessato avrebbe però potuto raggiungere la pensione soltanto a 71 anni di età, quindi il 1° giugno 2028, pensione che sarebbe stata pari a 201.234,53 (montante contributivo, con l’aggiunta della contribuzione volontaria, rivalutato sulla base di un tasso minimo-prudenziale) x 6,655% (coefficiente di trasformazione relativo ai 71 anni per l’anno 2024, non sono conoscibili i coefficienti relativi alle future annualità), ossia a 13.392,16 euro annui, 1.030,17 euro mensili lordi.

Una pensione più elevata, è vero, ma si consideri:

– la perdita di ben 4 anni di ratei di pensione;

– il fatto che, comunque, annualmente, la pensione percepita debba essere perequata, ossia adeguata all’inflazione.

Valutazione di convenienza

In base a quanto osservato, è evidente la convenienza della pace contributiva, specie nelle ipotesi in cui consenta di anticipare il pensionamento, ancora di più considerando la deducibilità fiscale del costo.

Si ricorda che l’onere può essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Qualora l’operazione debba essere utilizzata per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, la somma residua deve essere versata in un’unica soluzione.

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