BONUS EDILIZIA

110% e bonus edilizi minori – nuovo sblocco dei crediti

By Luglio 4, 2022No Comments

Ancora un cambio di regole per la cessione crediti derivanti dai bonus edilizi. Con un emendamento al decreto Aiuti, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti. Non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati. Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo. La nuova disposizione si applica anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. La modifica cerca così di sbloccare il mercato dei crediti legati ai bonus edilizi. Ma resta il nodo delle responsabilità dei cessionari .Un nuovo, l’ennesimo, intervento sulla cessione dei crediti da superbonus 110% e bonus edilizi minori. La novità è contenuta in un emendamento al decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La modifica cerca di far ripartire il mercato dei crediti legati ai bonus edilizi, liberando il plafond disponibile delle banche stimato per l’acquisto di tali crediti.

La situazione attuale

La normativa sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, nel corso degli ultimi mesi, è stata oggetto ripetute modifiche .Considerando solo gli interventi più recenti, l’art. 29-bis del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) aveva elevato da tre (la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) a quattro il numero di cessioni effettuabili. In particolare, veniva prevista la facoltà di un’ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Tale disposizione è stata riformulata con l’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). La formulazione attualmente in vigore della disposizione prevede che alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993), è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.In altre parole, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.

Clienti professionali privati. Secondo l’Allegato n. 3 del Regolamento CONSOB, recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993, per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:- totale di bilancio: 20.000.000 euro;- fatturato netto: 40.000.000 euro;- fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali (clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.

Le modifiche in arrivo

Per effetto dell’emendamento al decreto Aiuti, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, la situazione è destinata di nuovo a cambiare.In base al correttivo, infatti, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.Grazie alla modifica, le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.L’emendamento precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.

Questioni ancora aperte

L’emendamento non interviene invece su un aspetto molto dibattuto: la responsabilità dei cessionari.In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, per il concorso nella violazione rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illeciti. Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La verifica sulla responsabilità del singolo acquirente (banche comprese) deve quindi essere condotta caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.È evidente che tale livello di responsabilità potrebbe essere un freno al trasferimento dei crediti dalle banche alle imprese.Si aspetta ora un intervento su tale aspetto. Dovrebbe essere presentato in Aula un ordine del giorno che impegni il Governo a correggere il meccanismo, che eviti che la responsabilità per eventuali irregolarità correlate al credito cadano sul cessionario.

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