CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Bonus 200 euro: ampliata la platea dei destinatari

By Agosto 23, 2022No Comments

Misure introdotte dal decreto Aiuti-bis

Nella consapevolezza che la norma in commento non ha modificato le disposizioni di cui all’art. 31 del D.L. n. 50/2022 e che, pertanto, resta valido quanto indicato dall’INPS sulla tematica (in particolare con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022), il decreto Aiuti-bis ha disposto che l’indennità una tantum pari a 200 euro venga riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,80% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.L’indennità verrà riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato precedentemente dell’indennità, di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Ampliamento dei destinatari del bonus

L’art. 32 del D.L. n. 50/2022 ha stabilito la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore di numerosi soggetti, quali i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione nonché in favore dei soggetti titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.Il D.L. n. 115/2022 ha ampliato ulteriormente la platea di soggetti destinatari, includendo i dottorandi e assegnisti di ricerca nonché i collaboratori sportivi.In particolare, all’art. 32, comma 11, del D.L. n. 50/2022, dopo le parole: “codice di procedura civile” sono inserite le seguenti: “…e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca”. Ne deriva, dunque, che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità in commento anche a tali soggetti, purché il loro contratto fosse attivo alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento).Il medesimo comma, si ricorda, prevede che siano soddisfatti specifici requisiti, quali l’iscrizione alla gestione separata INPS, l’assenza di trattamenti pensionistici che danno diritto all’indennità, l’assenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, nonché un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 derivante dai succitati rapporti.Si riscontra, inoltre, la previsione tramite cui l’indennità una tantum, erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., viene riconosciuta ai collaboratori sportivi, purché siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste da specifici provvedimenti legati alla crisi emergenziale da Covid-19 e la cui elencazione è contenuta all’art. 32, comma 12, del D.L. n. 50/2022.

Indennità una tantum di 200 euro per i professionisti e i lavoratori autonomi

Si segnala, infine, che l’art. 23 del D.L. n. 115/2022 ha destinato ulteriori 100 milioni di euro al Fondo per il sostegno degli autonomi, previsto dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022.In proposito, giova evidenziare che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attraverso cui vengono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum, introdotta dal succitato art. 33 del decreto Aiuti, che non è compatibile con le misure introdotte dagli artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.I destinatari dell’indennità, corrisposta a seguito di presentazione della domanda, devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata; devono inoltre aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

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