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Cessioni intracomunitarie: nuove condizioni sostanziali della non imponibilità IVA

By Gennaio 19, 2022Febbraio 17th, 2022No Comments

Tra le misure introdotte dal D.Lgs. n. 192/2021 in recepimento della direttiva n. 2018/1910/UE, che si riflettono sul regime impositivo degli scambi intracomunitari di beni, figurano le nuove condizioni sostanziali per l’applicazione del trattamento di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.

Le condizioni sono costituite dal codice identificativo IVA del cessionario e dalla compilazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni.

Le nuove disposizioni – applicabili dal 1° gennaio 2020 in base alla direttiva UE – sono entrate in vigore il 1° dicembre 2021 In recepimento del riformulato art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, l’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2021 ha introdotto il comma 2-ter nell’art. 41, D.L. n. 331/1993, in base al quale – ai fini della non imponibilità IVA – le cessioni intracomunitarie a titolo oneroso e quelle “per assimilazione”, di cui rispettivamente all’art. 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c), D.L. n. 331/1993, presuppongono che il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione al medesimo attribuito da altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo (intrastat)  o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Le nuove disposizioni, applicabili dal 1° gennaio 2020 in base alla direttiva n. 2018/1910/UE, sono entrate in vigore il 1° dicembre 2021.

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