BONUS EDILIZIACONTRIBUTI E FINANZIAMENTIFISCO

Convertito in legge il Decreto Aiuti quater

By Gennaio 12, 2023No Comments

Via Libera al decreto Aiuti Quater, novità per le cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, con l’aumento da 4 a 5 del numero massimo dei passaggi possibili, e la proroga dei termini per la compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022. Novità anche per il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022. Via libera definitivo alla riduzione dal 110% al 90%, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus.

Crediti d’imposta energia e gas

L’articolo 1, comma 1 e 2estende anche ai costi sostenuti nel mese di dicembre 2022 i crediti d’imposta energia e gas previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022).

Si tratta in particolare:

– del credito d’imposta per le imprese energivore, concesso in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 nonché della spesa per l’energia elettrica per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;

– del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– del credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

– del credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Tutti i predetti crediti di imposta:

– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000). I codici tributi da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, sono: “6993”, “6994”, “6995” e “6996”;

– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

– non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, TUIR;

– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

– sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Nell’iter di conversione è stato rinviato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei crediti d’imposta. Tale proroga al 30 settembre 2023 è prevista anche per il termine finale per compensare i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 disciplinati dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022) e di quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre disciplinati dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022).

A seguito della modifica, quindi, i crediti:

– relativi al terzo trimestre 2022 di cui al decreto Aiuti bis;

– relativi al periodo ottobre-novembre 2022 di cui al decreto Aiuti ter;

– relativi al mese di dicembre 2022 di cui al decreto Aiuti quater; devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 30 settembre 2023.

Entro il 16 marzo 2023, secondo quanto stabilito dal comma 6, i beneficiari dei crediti di imposta (anche relativi al terzo trimestre 2022 e al periodo ottobre-novembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti

L’articolo 2, che riproduce il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato D.L. n. 179/2022, dispone per il periodo 19 novembre – 31 dicembre 2022:

– la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti;

– l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione.

Al comma 2 si sospendedal 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022, l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.

A norma del comma 3, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti:

– entro il 12 dicembre 2022 dovevano trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) i dati relativi ai quantitativi di prodotti per i quali sono previste le riduzioni delle relative aliquote di accisa, giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022;

– entro il 12 gennaio 2023 devono trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), i dati relativi ai quantitativi di prodotti per i quali sono previste le riduzioni delle relative aliquote di accisa, giacenti nei propri impianti alla data del 31 dicembre 2022.

In caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise (D.lgs. n. 504/1995).

Rateizzazione delle bollette delle imprese

Al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, i commi da 1 a 4 dell’articolo 3introducono la possibilità per le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.

Tale dilazione può essere richiesta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021. L’istanza di rateizzazione ai fornitori dovrà essere formulata secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

A norma del comma 7, l’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, disciplinati dal D.L. n. 144/2022, e ai crediti di imposta energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022 di cui all’articolo 1.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, la società fornitrice del servizio ha l’obbligo di presentare una proposta di rateazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili (il tasso di interesse eventualmente applicato al piano di rateazione, non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata). Secondo quanto stabilito al comma 3, l’inadempimento in ordine al pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, l’impresa inadempiente è tenuta al versamento in unica soluzione del debito residuo. L’obbligo del fornitore di concedere la dilazione è subordinato:- dell’effettiva disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l’impresa che richiede la rateizzazione e nell’interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull’intero credito;- all’effettivo rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione su tale polizza. Tale riassicurazione – istituita dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 21/2022 – è pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell’inadempimento delle imprese clienti, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione e con il comma 8 viene prorogata al fine di coprire le fatture emesse fino al 30 giugno 2024 (anziché fino al 30 giugno 2023) e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022).Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori (con sede in Italia) possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE “SupportItalia” (di cui all’art. 15, D.L. n. 50/2022).La garanzia sarà rilasciata a condizione che l’impresa aderente al piano di rateizzazione:- non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi;- si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appar-tenenti all’Unione europea.

Garanzia SACE “SupportItalia”

Il comma 9, sempre dell’articolo 3prorogadal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’operatività della garanzia SACE “SupportItalia”, di cui all’art. 15 del D.L. n. 50/2022.La garanzia è concessa a fronte di finanziamenti (comprese operazioni di leasing, factoring, confirming e anticipi contratto) rilasciati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina:- destinati a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio in Italia degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai bilanci e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.- di durata non superiore a 8 anni, con preammortamento fino a 36 mesi.

Fringe benefit

Il comma 10 dell’articolo 3, intervenendo sull’articolo 12, comma 1, del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), aumenta da 600 euro a 3.000 euro, limitatamente per il periodo di imposta 2022, il limite del valore dei fringe benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR.Viene altresì precisato che tale deroga alla disciplina ordinaria dei fringe benefit riguarda esclusivamente la prima parte del terzo periodo del predetto comma 3 dell’art. 51 del TUIR.Di conseguenza, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell’art. 51, c. 3, TUIR e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione, l’intero importo dei benefit erogati è assoggettato a tassazione. Si ricorda che con il decreto Aiuti bis è stato ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendovi, per il solo 2022, anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Contributi al settore non profit

Il successivo comma 12, invece, incrementa lo stanziamento previsto dall’articolo 8 del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) per la concessione di contributi a fondo perduto a favore del settore non profit.In primo luogo, viene aumentata da 120 a 170 milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per il riconoscimento di un contributo straordinario, calcolato in proporzione all’incremento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo trimestre del 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, a favore degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.Una quota delle risorse, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzata al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. n. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.Viene inoltre aumentata da 50 a 100 milioni di euro la dotazione del Fondo previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del Decreto Aiuti ter per il riconoscimento di un contributo straordinario, calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale, a favore:- degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017;- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe.Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo saranno definiti con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Bonus trasporti

Con il comma 14, sempre dell’articolo 3si riduce di 10 milioni di euro lo stanziamento a favore del bonus trasporti, il contributo istituito dall’articolo 35 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) a favore delle persone fisiche con un reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno 2021 da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.Si evidenzia che il contributo è scaduto il 31 dicembre 2022.

Contributi alle imprese di autotrasporto merci

L’articolo 7precisa l’ambito soggettivo di applicazione dei contributi di cui all’art. 14, c. 1, decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) destinati al settore dell’autotrasporto merci.In particolare, viene specificato che il sostegno è erogatoesclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1995, ossia quelle effettuate con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Credito d’imposta per registratori automatici

L’articolo 8 istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, si tratta dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972) per l’adeguamento dei registratori di cassa telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini di tipo istantaneo (prevista dall’articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022),Il beneficio è pari al 100% della spesa sostenuta nel corso del 2023, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro.Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 (senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000), a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura, a condizione che il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile.È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità attuative, comprese le modalità relative all’utilizzo, al controllo e al monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Novità superbonus

L’articolo 9 interviene sulla disciplina del superbonus dettata dall’art. 121, D.L. n. 34/2020, prevedendo al comma 1, lettera a), numero 1), la riduzione, tranne che per le eccezioni previste dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), dell’aliquota agevolativa dal 110 al 90%, per le spese sostenute nel 2023:

– dai condomìni:

– dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da 2 a 4 unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche;

– dalle ONLUS, dalle Associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Organizzazioni di volontariato (ODV).

Ai sensi del comma 894 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, nel 2023 il superbonus continua a spettare nella misura del 110%:

a) per i condomìni, se:

– l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;

– l’assemblea ha deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;

– il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

b) per gli edifici fino a 4 unità immobiliari, le ONLUS, le APS e le ODV se:

– la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;

– il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), numero 2), per gli interventi su edifici unifamiliari e unità indipendenti site in edifici plurifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus è confermato al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (in luogo della precedente data del 31 dicembre 2022), a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Al successivo numero 3) della lettera a) del comma 1 è invece previsto che per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati dal 1° gennaio 2023 sono ammesse al superbonus nella misura del 90% esclusivamente al verificarsi delle seguenti 3 condizioni:

– il contribuente è proprietario dell’immobile ovvero titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso;

– l’unità è adibita ad abitazione principale;

– il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una soglia di reddito di riferimento fissata a 15.000 euro, che si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti

– nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa – dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o convivente e dai familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico), per un numero di parti determinato secondo le modalità indicate nella Tabella 1-bis di cui all’allegato 1 annesso al decreto).

A favore di tali soggetti, il comma 3 autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo (escluso dalla formazione della base imponibile Irpef). È demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di fissare i criteri e le modalità di attuazione.

A norma della lettera c), sempre del comma 1, il superbonusresta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 dai soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari (ASP) e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Cessione crediti edilizi

Con il comma 4 dell’articolo 9 viene introdotta la possibilità, limitatamente ai crediti di imposta derivanti da interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 quote annuali di pari importo.

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Il successivo comma 4-bis interviene sulle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, aumentando da 4 a 5 i passaggi possibili per i crediti di imposta legati ai bonus edilizi.A seguito della modifica, dopo la prima cessione libera, sono possibili tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”: banche, intermediari e assicurazioni.

Solo alle banche è prevista la facoltà di un ulteriore passaggio: in particolare, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è consentito cedere, in ogni momento, il credito ai clienti con Partita Iva che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo (correntisti che, dopo aver acquistato il credito, non possono cederlo a loro volta).Ai sensi del comma 4-ter, la novità sarà operativa con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti quater.

Prestito ponte per le imprese edili in difficoltà

Con il comma 4-quater, invece, si introduce la garanzia Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità.Viene inoltre previsto che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 potrà essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni.

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