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Dal 1° luglio novità per fattura elettronica, esterometro e San Marino

By Giugno 15, 2022No Comments

Fatturazione elettronica anche per i forfetari

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio e i soggetti passivi che applicano il regime forfettario, tuttavia, introduce due importanti deroghe:- in prima battuta, tali soggetti saranno tenuti ad applicare le norme in tema di fatturazione elettronica obbligatoria solo qualora, durante l’anno antecedente, “abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Solo a far data dal 1° gennaio 2024, dunque, l’obbligo sussisterà per tali soggetti indipendentemente da ricavi o compensi percepiti. È appena il caso di precisare che, sussistendo un inestricabile legame tra fatturazione elettronica ed esterometro, quanto si dirà nel seguente paragrafo in tema di comunicazione delle fatture transfrontaliere trova applicazione, a far data dal 1° luglio 2022, per gli stessi soggetti passivi sottoposti ad obbligo di fatturazione: tale categoria ricomprende, di conseguenza, anche i contribuenti di cui si è detto nel presente paragrafo qualora ricorra il superamento delle soglie.

Esterometro in formato xml

Dal 1° luglio 2022 la comunicazione delle fatture transfrontaliere attive e passive perde la sua caratteristica cadenza trimestrale. Gli operatori sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – nel rispetto dei seguenti termini:

– per le fatture attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

– per le fatture passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda, inoltre, che rimangono in vigore le seguenti cause di esonero dall’adempimento:- sotto il profilo soggettivo, sono esclusi dall’adempimento i soggetti passivi non stabiliti o non residenti nel territorio dello Stato italiano;

– sotto il profilo oggettivo, invece, l’obbligo di comunicazione non sussiste per i dati relativi ad operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o, ancora, per cui sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica (tramite Sistema di Interscambio oppure tramite Otello).

Fatturazione elettronica e San Marino

Il D.M. 21 giugno 2021 ha sancito, in capo ai soggetti passivi italiani sottoposti alle norme in tema di fatturazione elettronica di cui ai precedenti paragrafi, l’obbligo di emettere e-fattura in relazione alle cessioni e agli acquisti di beni posti in essere con gli operatori sammarinesi, “ritenuta la necessità di stabilire che gli adempimenti relativi ai rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino siano assolti in modalità telematica a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica” (come specificato nel Preambolo del decreto).A far data dal 1° luglio 2022, dunque, le operazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 potranno essere certificate esclusivamente attraverso la trasmissione telematica delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in tema di servizi prestati e ricevuti, inoltre, “per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino”. Meritevole di apposita trattazione è la procedura di emissione della fattura elettronica qualora un soggetto passivo italiano effettui una cessione di beni verso un cessionario sanmarinese a far data dal 1° luglio 2022. L’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021, infatti, ha previsto che sia l’ufficio tributario sanmarinese a convalidare la regolarità della fattura e a darne comunicazione al soggetto passivo italiano: il regime di non imponibilità dell’operazione è, inoltre, subordinato alla convalida. Qualora, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura elettronica, l’ufficio tributario sanmarinese non convalidi la regolarità della fattura, il comma 3 dell’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021 demanda al soggetto passivo italiano l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento.Si ricorda, infine, che nell’ipotesi di acquisto di beni da un operatore sammarinese, quest’ultimo può optare per l’addebito o meno dell’imposta sul valore aggiunto in fattura:- nel primo caso il cessionario italiano avrà facoltà di detrarre l’IVA sull’acquisto;- nel secondo, invece, sarà tenuto ad emettere un’autofattura utilizzando l’apposito Tipo Documento TD19 ed a trasmetterla, dunque, tramite Sistema Di Interscambio.

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