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La legge di Bilancio 2022 cancella l’IRAP per imprenditori individuali e professionisti

By Dicembre 22, 2021Febbraio 17th, 2022No Comments

Addio all’IRAP dal 2022, ma non per tutti: potranno beneficiare della semplificazione esclusivamente gli imprenditori esercenti le attività in forma individuale e i professionisti, purché non associati. Sono esclusi dall’ambito applicativo della novella gli enti non commerciali, le società di persone, pur di modeste dimensioni, e le società di capitali. L’emendamento del Governo alla legge di Bilancio 2022 anticipa così, sia pure parzialmente, l’entrata in vigore della riforma tributaria, i cui principi essenziali sono contenuti nel disegno di legge delega che a tutt’oggi non è stato ancora definitivamente approvato: non è ancora possibile approvare i decreti delegati, ma il legislatore di fine anno ha recepito in anticipo due importanti filoni, quali l’IRAP e l’IRPEF.Fino al 31 dicembre 2021, l’esclusione dall’IRAP è prevista esclusivamente per i contribuenti di minori dimensioni, quindi per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 1 della legge n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011.Per effetto, invece, dell’emendamento del Governo alla legge di Bilancio 2022, dall’inizio del nuovo anno si prescinde dalle modalità di determinazione del reddito che possono essere anche analitiche, quindi effettuando la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute.L’unica condizione prevista è l’esercizio delle attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale.

Chi non beneficerà dell’esclusione dall’IRAP

La modifica messa in “campo” dal legislatore è probabilmente la più semplice da attuare concretamente.Per gli altri soggetti, che contribuiscono in maniera più rilevante al gettito, si pone il problema del reperimento delle risorse. Si tratta, appunto delle società di persone, delle associazioni di artisti e professionisti, ma soprattutto delle società di capitali e degli enti non commerciali la cui base imponibile è in molti casi determinata con l’applicazione del criterio retributivo.Continueranno a scontare l’IRAP con riferimento all’anno 2022 anche le società semplici esercenti arti e professioni.

Una riforma graduale

Presumibilmente, con riferimento a tali soggetti, il legislatore intende dare concreta attuazione alla riforma con gradualità. Sarà necessario, attendere la definitiva approvazione della legge delega e dei successivi decreti delegati, per comprendere come sarà l’effetto della modifica per i predetti soggetti.È probabile, però, che il successivo intervento si traduca semplicemente in una semplificazione con la definitiva eliminazione della dichiarazione IRAP.Il gettito, invece, dovrebbe rimanere invariato.Sotto questo profilo è allo studio la possibilità di introdurre un’addizionale IRES anche se le basi imponibili non sono perfettamente coincidenti. Infatti, le società di capitali che chiuderanno l’esercizio con una perdita fiscale non subiranno neppure il maggior prelievo dovuto all’eventuale e successiva introduzione della predetta addizionale.

Esclusione dall’IRAP in base alla forma giuridica

La soluzione invece scelta per i contribuenti che esercitano l’attività in forma individuale, quindi professionisti e imprenditori, è completamente diversa. In questo caso, la novella si tradurrà nell’effettiva diminuzione della pressione fiscale. Non sarà prevista alcuna addizionale oltre all’abrogazione dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale IRAP.Il beneficio di nuova introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, è subordinato esclusivamente alla forma giuridica. Invece, è del tutto scollegato dalle dimensioni del soggetto passivo. In pratica, sarà irrilevante sia l’ammontare dei ricavi, sia quello dei compensi, ma anche l’ammontare del valore della prodizione. L’IRAP non sarà comunque dovuta, indipendentemente da ogni altro elemento.Per ciò che riguarda il reddito d’impresa, potranno beneficiare dell’agevolazione anche le imprese familiari, Si tratta, pur sempre, di imprenditori esercenti l’attività in forma individuale, quindi, la novella potrà essere applicata senza alcuna preclusione.

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