BONUS EDILIZIACONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Legge di Bilancio 2023: bonus, crediti d’imposta e agevolazioni

By Gennaio 2, 2023No Comments

Tra i principali elementi di novità figurano il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga al 31 dicembre 2023 del bonus investimenti nel Mezzogiorno e lo slittamento del termine per la conclusione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia e gas

Al fine di contenere l’aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 9, conferma per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas. In particolare:

– alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.Tutti i predetti crediti di imposta:- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 – entro il 31 dicembre 2023;- oppure, in alternativa, possono essere cedutisolo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

Sul versante delle misure dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, tra le principali disposizioni figura la modifica per l’anno 2023 dei requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas (art. 1, commi 17-19).In particolare, viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere ai predetti bonus per l’anno 2023. Viene inoltre previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Fondo Gasparrini

Al comma 74, lettera a), viene estesa fino al 31 dicembre 2023 la validità delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.In base alla disciplina derogatoria:- sono ammessi ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 c.c., che autocertifichino di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;- sono ammessi ai benefici del Fondo anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, legge n. 244/2007);- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro anziché 250.000 euro;- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Fondo prima casa

Il comma 74, alla lettera b), invece, conferma fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Bonus mobili

Il comma 277 interviene sulla disciplina del bonus mobili, aumentando da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile nel 2023.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Il comma 322 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rinegoziare il tasso del mutuo da variabile a fisso anche se nel contratto di mutuo non ci sono clausole in questo senso.

La disposizione opera per i mutui ipotecari:

– stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);

– aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro;

– finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,

La richiesta di rinegoziazione può essere presentata dai contraenti che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.Il tasso fisso che dovrà essere applicato non potrà essere superiore a quello minore tra l’Eurirs in euro a 10 anni e l’Eurirs pari alla durata residua del mutuo, a cui deve aggiungersi uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

Al comma 365 è invece prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.La disposizione specifica che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Superbonus

Sempre in tema di bonus edilizi, diverse le modifiche alla disciplina del superbonus.In particolare, al comma 894 vengono individuate una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della misura detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022), come modificato in sede di conversione.A seguito della correzione operata dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023:

– per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;- per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

– per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;- per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;

– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i condomini, viene precisato che la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea. Ulteriore novità è prevista al comma 10, secondo cui:

– (lettera a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano la detrazione spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato ex art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020) se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

– (lettera b) alle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus è riconosciuto con l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 kW.

Fondo di garanzia PMI

Il comma 392 conferma fino al 31 dicembre 2023:

– la disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e un copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– le misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Con il comma 395 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo del bonus fruibile aumenta da 200.000 a 500.000 euro.

Nuova Sabatini

Al comma 414 viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.Con il comma 415 si stabilisce che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Il comma 423 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (commi 503 e 504).

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

I commi da 685 a 690 introducono un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute (e documentate) dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR;- non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

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