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Perdite del 2021 congelate

By Marzo 2, 2022No Comments

Il regime di sterilizzazione delle perdite relativo alle società di capitali, originariamente previsto per l’esercizio il 2020, viene esteso anche alle perdite generatesi nel corso del 2021. È quanto prevede il decreto legge «Milleproroghe» (dl n. 228/2021), convertito in legge con il sì del senato giovedì scorso.

La previsione normativa. Viene previsto che per le perdite di esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c. per le spa e 2482-bis, quarto quinto e sesto comma, e 2482 ter c.c. per le srl e che non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma n. 4, e 2545-duedecies c.c. (quest’ultima relativa alle cooperative).

L’aspetto più rilevante di tale disposizione, applicabile a tutte le società di capitali (quindi spa, sapa, srl e cooperative) riguarda l’assemblea che deve essere convocata per perdite rilevanti, cioè tali da ridurre il capitale di oltre 1/3 (dopo l’utilizzo delle riserve) e portarlo al di sotto del minimo legale.

Va segnalato che il nuovo disposto normativo, nel solco della norma derogatoria relativa alle perdite 2020, fa riferimento all’esercizio in corso (in questo caso al 31/12/2021) il che rende applicabile la novella anche alle società ad esercizio infrannuale (es 1° settembre 2021, 31 agosto 2022).

Gli effetti per le assemblee. In relazione alle nuove disposizioni, l’assemblea, che senza indugio in questi casi, deve essere convocata (ex art. 2447 e per le spa ex art. 2482.ter per le srl) per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore a detto minimo, o la trasformazione (regressiva) della società, avrà una ulteriore possibilità. L’assise (nella maggior parte dei casi le prossime assemblee coincidenti con quella di approvazione del bilancio 2021) potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello relativo alla perdita, e quindi nel caso di specie all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026.

Dal disposto normativo sembra inoltre che oggetto di sterilizzazione possano essere tutte le perdite prodotte dalla società nel corso dell’esercizio 2021 emergenti dal conto economico e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio (massima not. Triveneto n. TA1, 2021).

La sospensione relativa alle perdite 2021 parrebbe inoltre indipendente con le decisioni poste in essere nell’ambito delle assemblee di approvazione del bilancio 2020. Quindi ad esempio il fatto che nell’assemblea di approvazione del bilancio 2020 si sia deciso di non provvedere a ricapitalizzazione, non preclude di sterilizzare anche le perdite inerenti al 2021, e ciò a prescindere dagli ammontari delle stesse.

In altri termini, se la società riesce a fronteggiare (anche attraverso indebitamento) i propri debiti senza sfociare in procedure di insolvenza, potrà legittimamente trovarsi, ai fini degli obblighi codicistici a operare con capitale negativo a fronte del cumulo delle due sterilizzazioni.

Ad es. capitale sociale di 1 milione di euro (ipotizziamo per semplicità l’assenza di riserve), perdite 2020, 800 mila euro, integralmente sospese, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 dl 23/2020, perdite 2021, 600 mila euro. L’assemblea potrà legittimamente sterilizzare le perdite 2021 senza obblighi di immediata ricapitalizzazione anche in caso di deficit patrimoniale (nel caso di specie 400 mila euro).

La necessità di distinzione delle perdite in nota integrativa. Il comma 4 dell’art. 6 del dl n. 23/2020 (convertito in legge n. 40 del 5 giugno 2020), non subisce alcuna modifica per effetto dell’approvazione del decreto Milleproroghe e dispone che «Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».

La norma risponde, evidentemente, a esigenze di trasparenza di bilancio a favore degli utilizzatori che devono poter evincere quali e quante siano le perdite per le quali, in via del tutto eccezionale, è stato possibile non ottemperare senza indugio all’obbligo «ricapitalizza o liquida».

La novità intervenuta comporta che nell’ambito dell’informativa di nota integrativa troveranno spazio non solo le perdite in corso al 31 dicembre 2020, per le quali l’assemblea dei soci ha già deliberato di avvalersi della moratoria quinquennale concessa dal previgente art. 6 del dl 23/2020, ma anche quelle in corso al 31 dicembre 2021 che potranno godere anch’esse del favor legislativo.

Nel bilancio 2021 occorre, dunque, esporre le perdite 2020 rispetto alle quali l’assemblea dei soci ha già deliberato di rinviare la copertura i sensi dell’art. 6 del dl n. 23/2020 nonché le perdite 2021 per le quali gli amministratori intendono proporre ai soci di rinviarne la copertura alla luce della nuova disposizione introdotta dal decreto Milleproroghe.

È opportuno ricordare in questa sede che gli amministratori, nelle ipotesi di perdite rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. per le spa e dell’art. 2482-bis e 2482-ter per le srl, devono anche produrre una relazione, in forma autonoma o all’interno della relazione sulla gestione, sulle ragioni che hanno determinato le perdite e sulle analisi alla base della proposta di rinviarne la copertura ai sensi dell’art. 6 del dl 23/2020.

Nella tabella di nota integrativa gli amministratori dovranno «etichettare» le perdite per la quali si è fruito della misura agevolativa «de quo» specificandone origine e movimentazione.

Si ritiene, dunque, che nella tabella di nota integrativa vadano specificati i seguenti elementi: importo della perdita «sterilizzata»; esercizio di riferimento della perdita stessa; fonte normativa di rinvio della perdita; delibera assembleare di rinvio; eventuali riduzioni della perdita derivanti da delibere di copertura totale o parziale intervenute nel quinquennio «di grazia».

In pagina si riporta un possibile esempio di tabella da inserire nella nota integrativa.

Lascia perplessi, tuttavia, la tecnica legislativa utilizzata. In pratica anziché stabilire che le disposizioni previste per la sospensione delle perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2020 si applichino anche a quello in corso al 31/12/2021, si è provveduto a sostituire semplicemente il 2020 con il 2021.

In questo modo, le eventuali operazioni di sospensione realizzate nel 2020 risulterebbero ad oggi prive di ombrello normativo.

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