LAVORO

Tipologie contrattuali flessibili – lavoro autonomo occasionale e il PrestO

By Ottobre 10, 2023No Comments

I datori di lavoro, per rispondere a mutate esigenze organizzative e produttive hanno a disposizione alcune tipologie contrattuali flessibili. In particolare, possono orientarsi tra il lavoro autonomo occasionale e il PrestO, come rinnovato dalla legge di Bilancio 2023. Si tratta di due forme contrattuali che presentano, tuttavia, alcuni aspetti diversi in merito all’ambito di applicazione ed ai limiti di utilizzo, che occorre conoscere al fine di scegliere la tipologia più idonea all’attività richiesta. Quali sono gli elementi comuni e quelli distintivi? Come scegliere?Nel panorama delle tipologie contrattuali particolarmente flessibili e in grado di rispondere a esigenze puramente occasionali e sporadiche, al di fuori del lavoro subordinato classico ovvero il lavoro a chiamata o intermittente, le aziende oggi hanno la possibilità di orientarsi tra il lavoro autonomo occasionale e il PrestO.

Lavoro occasionale – PrestO

Possono utilizzare tale strumento, nel rispetto dei vincoli indicati nell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, professionistilavoratori autonomiimprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche.

Esclusioni

Per espressa previsione di legge, e con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, non possono utilizzare tale prestazione gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Con particolare riferimento al rispetto del limite di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’INPS ha chiarito che ai fini del computo devono essere ricompresi:

– i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.);

– ì lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;

 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato

Sono inoltre escluse dalla possibilità di utilizzo le imprese del settore agricolo, dell’edilizia e dei settori affini, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e le attività nell’ambito di appalti di opere e servizi.

Si ricorda che a seguito delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023 il divieto vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo.

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