LAVORO

Welfare aziendale – Coupon sanitario ai dipendenti escluso dal reddito

By Maggio 19, 2022No Comments

Anche il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP di ricerca in tempo reale di un servizio di natura sanitaria può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 273 del 18 maggio 2022: non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati, tra cui è ricompresa l’assistenza sociale e sanitaria.Con la risposta a interpello n. 273 del 18 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sul coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di un’applicazione informatica.Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività).L’art. 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.In particolare, il comma 2, alla lettera f), prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100, tra le quali è ricompresa l’assistenza socialee sanitaria.L’ambito oggettivo di applicazione della  lettera f) comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi, possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore. Non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità, e che le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio. Nella successiva risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, è stato precisato che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Sul punto occorre evidenziare che anche le carte che consentono al titolare di accedere a servizi di natura sanitaria e accessori (assistenza sanitaria telefonica H24, accesso ad un circuito sanitario convenzionato con tariffe agevolate per prestazioni in libera professione, utilizzo del servizio di prenotazione messo a disposizione gratuitamente dal titolare del circuito sanitario convenzionato per fruire di prestazioni sanitarie, anche a tariffe concordate, rese da strutture convenzionate, etc.) rientrano nell’ambito applicativo della lettera f), sempreché il loro utilizzo non possa essere esteso a soggetti diversi da quelli indicateDi conseguenza anche il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP di ricerca in tempo reale di un servizio di natura sanitaria può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente.

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