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Approvata la sanatoria degli scontrini elettronici

By Settembre 27, 2023No Comments

Il nuovo decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 settembre prevede la possibilità di regolarizzare, entro il 15 dicembre 2023, le violazioni di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, mediante il ricorso al ravvedimento operoso, anche qualora le stesse siano già state “constatate”. Ai fini della completa regolarizzazione, il contribuente dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli scontrini elettronici omessi, versare la sanzione ridotta, a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione, presentare la dichiarazione IVA integrativa se le violazioni sono relative all’anno 2022 (versando la maggiore imposta, con gli interessi moratori e la sanzione); se le violazioni si riferiscono all’anno 2023, versare la differenza d’imposta qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica.

Il decreto contiene la già preannunciata regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, se commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Violazioni regolarizzabili

Le violazioni regolarizzabili sono quelle “in materia di certificazione dei corrispettivi”, previste dalle seguenti disposizioni,

– (comma 2-bis) violazioni di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica, ovvero memorizzazione o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri, per le quali la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso;

– (comma 3) violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per le quali la sanzione è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

La prima versione del testo contemplava la possibilità di regolarizzare anche le violazioni previste dal comma 1 (violazioni relative alla fatturazione di operazioni imponibili) e comma 2 (violazioni relative alla fatturazione di operazioni senza imposta) dell’art. 6 ma tale previsione è stata stralciata nella versione approvata dal CdM.

Non risulta compresa nella regolarizzazione nemmeno la violazione, secondo il quale “per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri […] se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione”.

Come si regolarizzano le violazioni

I contribuenti possono “rimuovere” le violazioni suindicate, “mediante il ravvedimento operoso”

A tal proposito, si osserva che la lettera b-quater) dell’art. 13, che prevede la possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento anche le violazioni già “constatate” (cioè verbalizzate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza) esclude le violazioni che rientrano “tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, In linea di principio, quindi, la omessa memorizzazione (che comporta, ovviamente, anche la mancata trasmissione telematica) dei corrispettivi, non può essere regolarizzata mediante ravvedimento se già “constatata”. La norma del decreto Energia statuisce espressamente la possibilità di rimuovere, mediante ravvedimento, anche le violazioni in esame già “constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023”.

Ad esempio 1) violazione commessa il 25 giugno 2023 e “constatata” (cioè verbalizzata) lo stesso 25 giugno 2023; il contribuente effettua il pagamento per la regolarizzazione quando ancora non gli è stato notificato l’atto di contestazione: la regolarizzazione è valida. 2) violazione commessa il 25 giugno 2023 e “constatata” (cioè, verbalizzata) il 25 settembre 2023. Il contribuente effettua il pagamento il 15 dicembre 2023 e, a tale data, non gli è stato ancora notificato l’atto di contestazione: la regolarizzazione è valida. 3) violazione commessa il 25 giugno 2023 e “constatata” (cioè, verbalizzata) il 25 settembre 2023. La violazione viene “contestata” in data 30 novembre 2023 e a tale data il contribuente non ha ancora effettuato il pagamento: la regolarizzazione non è ammessa. 4) violazione commessa il 25 giugno 2023 e “constatata” (cioè, verbalizzata) il 2 novembre 2023. Il pagamento viene effettuato il 15 novembre 2023 e l’atto di contestazione viene notificato in data 16 novembre 2023: la regolarizzazione non è ammessa, perché “constatata” oltre il 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione mediante ravvedimento si perfeziona a condizione che, entro il 15 dicembre 2023, siano effettuati tutti i seguenti adempimenti:

a) regolarizzazione delle violazioni e versamento delle sanzioni dovute;

b) versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni, nonché presentazione della dichiarazione integrativa, nel caso in cui le violazioni si riferiscono all’anno 2022 ed abbiano comportato anche una infedeltà dichiarativa ovvero, se commesse nel 2023, un omesso o carente versamento dell’IVA calcolata in sede di liquidazione periodica.

Ai fini della completa regolarizzazione, il contribuente, quindi, deve:

1) memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli scontrini elettronici omessi;

2) versare la sanzione ridotta, a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione. Rispetto al testo fatto circolare prima del Consiglio dei Ministri, la norma non contiene più la previsione secondo cui, ai fini della regolarizzazione, non va considerato il limite minimo di 500 euro per ciascuna violazione,

3) presentare dichiarazione IVA integrativa se le violazioni sono relative all’anno 2022, versando la maggiore imposta, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/8 del minimo;

4) se le violazioni si riferiscono all’anno 2023, versare la differenza d’imposta qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/9 del minimo o a 1/8 del minimo, a seconda del ritardo con il quale si regolarizza la violazione.

Inoltre, se la violazione è stata commessa nel 2022, il contribuente deve includere gli eventuali ricavi occultati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative a tale annualità.

Sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio

La norma prevede che le violazioni regolarizzate “non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria  Tale disposizione stabilisce che qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale ovvero di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, compiute in giorni diversi, “è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese […]. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi”. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Pertanto, nel caso in cui al contribuente siano state contestate, ad esempio, 3 violazioni degli obblighi sopra indicati prima del 2022 e il soggetto abbia commesso una quarta violazione nel periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023, aderendo alla sanatoria potrà evitare la chiusura dell’esercizio, in quanto la violazione regolarizzata non rileva ai fini del computo delle quattro violazioni.

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