CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Finanziare le PMI con la Nuova Sabatini

By Settembre 30, 2023Ottobre 10th, 2023No Comments
La nuova Sabatini rappresenta una delle agevolazioni per le PMI più importanti del panorama nazionale. Il meccanismo incentivante prevede la concessione di un contributo in conto impianti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a fronte di finanziamenti, bancari o in leasing, contratti delle imprese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica. Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina dei contributi ed è operativa la Sabatini green, che prevede un contributo maggiorato per gli investimenti a basso impatto ambientale.

Nuova Sabatini: che cos’è

La Nuova Sabatini è l’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

Il meccanismo incentivante prevede la concessione di un contributo in conto impianti da parte del Ministero a fronte di finanziamenti, bancari o in leasing, contratti delle imprese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica.

Quali sono le novità in vigore dal 1° gennaio 2023

Tra le principali novità arrivate con la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 dicembre 2022, applicabile a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, si segnalano:

– l’avvio dell’operatività della Sabatini Green, la misura istituita dalla legge di Bilancio 2020

 a sostegno di investimenti a basso impatto ambientale;

– l’importo massimo dei finanziamenti concedibili alla singola impresa. Tale importo resta confermato a 4 milioni di euro, ma con la nuova disciplina si dispone che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 4 milioni di euro, rileva l’importo complessivo di tutti i finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, anche se relativi a domande presentate antecedentemente al 1° gennaio 2023, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti. Ciò significa che, alla data di scadenza del contratto di finanziamento comunicata in sede di stipula, il plafond si ripristinerà per l’importo corrispondente. Nel caso in cui ad una singola domanda di accesso alle agevolazioni corrispondano più contratti di finanziamento, il plafond si ripristinerà, per l’importo complessivamente contrattualizzato sulla predetta domanda, alla scadenza dell’ultimo termine di durata dei contratti stipulati. Ai fini del ripristino del plafond, non rileva invece la data dell’eventuale estinzione anticipata dei contratti di finanziamento;

– la possibilità, nell’ambito dei contratti di leasing, di procedere, dopo la presentazione della domanda, al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene. L’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario.

Quali imprese sono ammesse

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

– sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;

– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

– non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

– non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 59 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 29 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2473 e, per i settori non ricompresi nei precedenti,

Sede legale o una unità locale

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono avere la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Settori esclusi

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Come si determina la dimensione dell’impresa

I parametri per la determinazione della dimensione aziendale delle imprese sono

– microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

– piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

– media impresa un’impresa che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio (l’impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione).

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Per occupati si intende il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

– i proprietari gestori;

– i soci che svolgono un’attività nell’impresa percependo un compenso per l’attività svolta;

– i dipendenti dell’impresa a tempo indeterminato e determinato, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Sono esclusi dal conteggio degli occupati:

– gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o di inserimento;

– coloro che si trovano in congedo di maternità o paternità.

Per fatturato annuo si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

I dati impiegati per calcolare i dipendenti e gli importi del fatturato e il totale di bilancio sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Quali sono i programmi di investimento finanziabili

Sono finanziabili:

– “investimenti in beni strumentali”: acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware nonché di software e tecnologie digitali;

– “investimenti 4.0”: acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, come elencati, rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;

– “investimenti green”: acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Sono ammissibili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica:

– ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento;

– che, presi singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d’investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Sono in ogni caso escluse le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Inoltre, non è ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

I beni oggetto del programma d’investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Investimenti green

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo, l’impresa deve dichiarare:

– il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;

– oppure che i beni rientranti negli investimenti sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo o da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

Acquisto di un impianto di produzione energetica

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, e per le imprese che svolgono attività agricola  per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l’acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Importo minimo

I beni agevolabili non devono essere di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA. Qualora, nell’ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

Modalità di pagamento delle spese

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Investimenti “misti”

Nel caso di domande che prevedano programmi di investimento “misti” (ad esempio, un programma di “investimenti in beni strumentali” e “investimenti green”), non è ammissibile la variazione dell’importo degli investimenti realizzati per singola linea di intervento.

Non sono infatti concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate in domanda dall’impresa in corrispondenza di ciascuna delle linee d’intervento e per spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione.

Eventuali spese che non presentino i requisiti d’ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Ad esempio, nel caso di domanda relativa a un programma che preveda 50.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di “investimenti green”, non è possibile realizzare un investimento con 30.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 70.000 euro di “investimenti green”, non potendo verificarsi un incremento del contributo concesso per “investimenti green” e non potendo essere riconosciute quali “investimenti in beni strumentali” le spese imputate su una linea d’intervento diversa rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione. In tal caso, l’investimento agevolabile avrebbe importo pari a 80.000 euro: 30.000 euro di spese per “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di spese per “investimenti green”.

Entro quale termine l’impresa deve avviare l’investimento

L’avvio degli investimenti deve essere successivo alla data di invio alla banca/intermediario finanziario della domanda di accesso al contributo.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

– l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

– sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

– sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.

Entro quale termine l’impresa deve concludere l’investimento

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento.

Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, per ultimare gli investimenti, le PMI beneficiarie hanno a disposizione 18 mesi in luogo degli ordinari 12 mesi (articolo 1, comma 415, legge n. 197/2022). Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’avviso del 9 gennaio 2023, per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, che dovrà effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.

A quanto ammonta il contributo

L‘agevolazione consiste tecnicamente in un contributo in conto impianti.

L’ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

– 2,75% per gli investimenti ordinari;

– 3,575% per gli investimenti 4.0;

– 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Per quantificare l’importo esatto del contributo ottenibile, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) del proprio sito internet (www.mimit.gov.it), ha messo a disposizione un foglio di calcolo: è sufficiente inserire l’importo del finanziamento e automaticamente viene determinato l’ammontare del contributo che sarà riconosciuto.

Quali requisiti devono avere i finanziamenti per essere ammessi al contributo

Il contributo ministeriale è riconosciuto solo in presenza di un finanziamento, bancario o in leasing, erogato da una banca/intermediario finanziario aderente alla misura, avente le seguenti caratteristiche:

– essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

– avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

– essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro (fermo restando quanto previsto per imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Per rispettare il limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti;

– essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

– in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Garanzia del Fondo PMI

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo PMI, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni?

Il contributo è cumulabile con altre misure pubbliche, ma occorre distinguere se queste costituiscono o meno aiuti di Stato.

In particolare, nel caso di aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di “de minimis”, tale cumulo non dovrà portare al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai Regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Nello specifico, la Nuova Sabatini è cumulabile:

– con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente Regolamento di esenzione applicabile per settore;

– con le agevolazioni previste dal Conto energia,

– con gli interventi previsti all’interno del PNRR nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente Regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.

Con riguardo invece alla cumulabilità con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuti di Stato non ci sono limiti di cumulo.

I contributi Nuova Sabatini sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

Non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Il cumulo, tuttavia, non deve determinare il superamento del costo di acquisizione.

Come si presenta la domanda di agevolazioni

Le domande di agevolazione devono essere compilate in via esclusivamente telematica pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura collegandosi all’indirizzo internet https://benistrumentali.dgiai.gov.it.

Ad avvenuta compilazione della domanda, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza, da riportare nelle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.

Una volta apposta la firma digitale, si deve procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Le domande possono essere presentate fino all’esaurimento delle risorse disponibili e alla conseguente chiusura dello sportello, comunicata con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Quali sono le fasi successive alla domanda

Successivamente alla presentazione della domanda, la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione e trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di prenotazione del contributo e, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità (totale o parziale) delle risorse da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento.

Qualora, la banca/intermediario finanziario decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotterà la relativa delibera, che trasmetterà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI.

Il Ministero adotterà il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmetterà alla PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario.

La banca/intermediario finanziario si impegnerà a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene (la stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo).

Come viene erogato il contributo

L’impresa, ultimato il programma d’investimento con il pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Il contributo viene erogato:

1) in un’unica soluzione nei seguenti casi:

– per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro,

– per le domande presentate a decorrere dal 17 luglio 2020 e , nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro,

– per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, come già disposto dalla legge di Bilancio 2021

– per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dalla legge di Bilancio 2022

2) in tutti i casi non rientranti nei precedenti punti: in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate dalle PMI al Ministero con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

Revoca/rinuncia

L’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione al Ministero tramite la sezione “Comunicazioni” della piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese.

In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

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