BONUS EDILIZIACONTRIBUTI E FINANZIAMENTIFISCOLAVORO

Approvato oggi 23 febbraio in via definitiva, il Decreto Milleproroghe: ecco tutte le novità

By Febbraio 23, 2023No Comments

Novità fiscali

Dichiarazione IMU 2021

Proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 sia per soggetti indicati all’articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone fisiche ed enti commerciali), sia per i soggetti passivi IMU indicati nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.

Il 30 giugno 2023, pertanto, è il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l’anno 2021 sia quelle riferite all’anno 2022.

Fatturazione elettronica operatori sanitari

Proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

Per tutto il 2023, quindi, per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l’obbligo della fattura cartacea.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Con il comma 3 dell’articolo 3, invece, si rinvia al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Termini agevolazioni prima casa

Differimento dei termini, ecco i nuovi parametri:

– il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;

– il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;

– il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato;

– sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, emessi per il mancato rispetto dei suddetti termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR;

– non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comunicazioni bonus edilizi

Con il comma 10-octies dell’articolo 3 si rinvia dal 16 marzo al 31 marzo 2023 il termine ultimo per trasmettere all’Agenzie delle Entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Il comma 10-novies, proroga al 31 marzo 2023 anche il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi di tutti i bonus edili spettanti per le spese sostenute nel 2022 per i lavori sulle parti comuni dei condomìni.

Stralcio cartelle Comuni e altri Enti territoriali

L’articolo 3-bis modica alcune disposizioni riguardanti la “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023; in particolare, integrando la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge di Bilancio 2023, viene chiarito che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.

Viene inoltre data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi da 186 a 204 della legge di Bilancio 2023:

– della conciliazione agevolata delle controversie, di cui ai commi da 206 a 212 della legge di Bilancio 2023;

-della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, di cui ai commi da 213 a 218 della legge di Bilancio 2023;

– della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai commi da 219 a 221 della legge di Bilancio 2023.

Viene inoltre modificato il comma 222 della legge di Bilancio 2023 che detta la disciplina del cd. saldo e stralcio, che prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Con la nuova norma si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti.

Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli.

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico (disposto dal comma 226), stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Attraverso tale modifica viene, quindi, estesa anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali la possibilità di stralcio anche al capitale della cartella, ossia alla quota riferita all’imposta.

Termine utilizzo bonus carburanti terzo trimestre

L’articolo 15, comma 1-quinquies, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022.

La disposizione introduce anche l’obbligo per i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, di inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Novità per i bilanci 2022

Sospensione ammortamenti

Si estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Sterilizzazione perdite

Il successivo comma 9 dell’articolo 3 modifica il comma 1 confermando alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospensione per 5 anni, fino all’approvazione del bilancio legato all’esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.

In particolare, a seguito della disposizione, con riferimento alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;

– nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Alle perdite emerse durante l’anno 2022, è prevista anche la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Sempre all’articolo 3, il comma 10-undecies conferma l’applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023:

– le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;

– le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

– le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

– le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Ai sensi del comma 8-bis del 

Lavoro e previdenza

Verifiche del decreto flussi

L’articolo 9, comma 2, di modifica, conferma fino al 31 dicembre 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai professionisti (e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative di verificare la completezza e l’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

Contratti di somministrazione

Con il comma 4-bis dell’articolo 9 si proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione, che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Smart working per i lavoratori fragili

Il successivo comma 4-ter, sempre dell’articolo 9, estende fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato.

Per effetto della disposizione, quindi, fino al 30 giugno 2023 per lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Smart working per genitori di under 14

L’articolo 9, al comma 5-ter, proroga fino al 30 giugno 2023 la possibilità per i genitori con figli fino a 14 anni di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche senza accordo preventivo con l’azienda.

Più precisamente, a seguito della disposizione, fino al 30 giugno 2023 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Isopensione

In materia previdenziale, l’articolo 9, al comma 5-bis, di modifica dell’articolo 1, comma 160, della legge n. 205/2017, conferma fino al 2026 l’ampliamento a 7 anni (in luogo dei 4 anni previsti a regime) il periodo massimo di fruizione dell’isopensione.

Si ricorda che l’isopensione è una forma di pensionamento anticipato, che consente ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. In tali casi, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

Riforma del lavoro sportivo

Con l’articolo 16 viene rinviata al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle nuove norme regolanti il lavoro sportivo.

Viene inoltre previsto che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.

Fondo nuove competenze

L’articolo 22-quater,  estende l’operatività del Fondo nuove competenze a tutto il 2023.

Enti del terzo settore

Codice terzo Settore

L’articolo 9, comma 3-bis, di modifica l’art. 101, c. 2, Codice del Terzo Settore, proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

5 per mille

Il comma 4, sempre dell’articolo 9, prevede che esclusivamente le organizzazioni non lucrative utilità sociale (ONLUS) di cui, iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 continueranno fino al 31 dicembre 2023 ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per gli enti del volontariato.

Agevolazioni

Fondo prima casa

L’articolo 3, comma 10-bis,, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 la garanzia massima dell’80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Viene inoltre confermata, per le domande presentate fino al 30 giugno 2023, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato.

Bonus investimenti

Con i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 12 si proroga fino al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (ovvero gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).

A seguito della modifica, quindi per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2022, pari a:

– per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

– per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Non cambia invece il termine per completare gli investimenti in beni immateriali 4.0, che rimane fissato al 30 giugno 2023.

Contributi per le colonnine elettriche

Sempre all’articolo 12, il comma 3 estende al 2023 e 2024 la durata dei contributi per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le agevolazioni saranno concesse per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard (minori di 22 kW) per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici.

Il contributo riconosciuto è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di:

-1.500 euro per persona fisica richiedente;

– 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sarà un decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy ad individuare le disposizioni procedurali per l’erogazione dei benefici.

Novità per le imprese colpite dalla crisi in Ucraina

I commi 2 e 3 dell’articolo 13 intervengono su due strumenti agevolativi a favore delle imprese penalizzate dalla guerra in Ucraina

Con le disposizioni, oltre alla conferma delle due misure gestite dalla Simest fino al 31 dicembre 2023, viene ampliata la platea delle imprese beneficiarie.

L’intervento agevolativo nella versione attualmente vigente, è rivolto alle imprese, colpite dalla crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, che hanno realizzato, negli ultimi 3 bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato medio aziendale totale.

Con la modifica apportata si estende la misura alle aziende che hanno realizzato nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10% del fatturato estero complessivo aziendale.

Lo strumento si rivolge alle imprese esportatrici considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Entrambi gli interventi agevolativi prevedono la concessione di finanziamenti agevolati e un contributo a fondo perduto fino al 40% concesso in conformità alla sezione 2.1 del “Temporary Crisis Framework”.

Ulteriori disposizioni

Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

Il comma 22-quinquies dell’articolo 1, conferma fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

, viene confermata fino al 30 giugno 2023 la sospensione di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Viene inoltre precisato che tale sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Translate »