BONUS EDILIZIA

Superbonus e altri bonus edilizi: convertito il legge il decreto cessione crediti

By Aprile 6, 2023No Comments

La legge di conversione del decreto cessione crediti (D.L. n. 11/2023) incassa il via libera definitivo con il voto di fiducia del Senato. Diventano, quindi, effettive le tante modifiche rispetto al testo originario, tra cui l’estensione al 30 settembre 2023 del termine per la fine dei lavori sulle unifamiliari, la possibilità di detrarre il superbonus del 2022 in dieci anni e la possibilità di inviare l’opzione per la cessione anche dopo il 31 marzo e fino al 30 novembre con la remissione in bonis..

Quali sono le principali novità del decreto?

Tra queste si segnalano le seguenti:- passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per completare i lavori sulle abitazioni unifamiliari per coloro che, alla data del 30 settembre 2022, avevano realizzato almeno il 30% degli interventi;- solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari non si perdono le cessioni dei bonus relative alle spese del 2022, effettuando la comunicazione dell’opzione oltre il termine del 31 marzo 2023 purché lo si faccia entro il 30 novembre 2023, fruendo della remissione in bonis che prevede il pagamento di una sanzione di 250 euro;- per chi sceglie di portare in detrazione il superbonus, per le spese 2022, la ripartizione della detrazione avviene su 10 anni (anziché i tradizionali 4 anni); tale opzione è irrevocabile ed andrà effettuata nella dichiarazione 2024 (redditi 2023);- banche, intermediari finanziari e assicurazioni, relativamente ai crediti acquisiti, se hanno esaurito la propria capienza fiscale potranno utilizzare i crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da almeno dieci anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente;- la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi potrà essere effettuata anche con debiti di enti impositori diversi, ampliando, dunque, la possibilità di compensare tali crediti con debiti previdenziali;- la soglia di 516.000 euro per i lavori che richiedono l’obbligo dell’attestazione SOA richiesta alle imprese esecutrici va calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e di subappalto;- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base agli stati di avanzamento è soltanto una facoltà e non un obbligo;- per gli interventi in edilizia libera, per non perdere la cessione, sarà sufficiente che ci sia un accordo tra le parti, documentato con autocertificazioni di entrambe le parti, passibile di sanzione penale in caso di mendacità;- per i bonus acquisti (come il Sismabonus o il bonus 50%) se, alla data del 16 febbraio 2023, non c’è il preliminare di acquisto, per non perdere la cessione è sufficiente che sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;- non rientrano nel blocco delle cessioni i lavori che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75%;

– viene ampliato amplia lo scudo anti responsabilità, a favore di un numero più ampio di soggetti.

– le varianti ai lavori successive al 16 febbraio 2023 non ricadono nel blocco delle cessioni.

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