BONUS EDILIZIA

Bonus edilizi: cessione possibile verso tutti tranne i consumatori finali

By Luglio 1, 2022No Comments

Cambia ancora la procedura delle cessioni dei bonus edilizi: grazie a un emendamento in sede di conversione del decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno cedere il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente. Modifiche anche in materia di compensazione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione: un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera rende strutturale l’utilizzo dell’istituto.Correzioni alla procedura delle cessioni dei bonus edilizi e in materia di compensazione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.Sono alcune delle novità al decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) apportate dagli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera nel corso della seduta del 30 giugno.

Cessione dei bonus edilizi

Per quanto riguarda la cessione dei bonus edilizi, la modifica tenta di fare ripartire il mercato dei crediti.In particolare, secondo l’attuale formulazione dell’art. 14, comma 1, lettera b), del decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.Con l’emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno cedere sempre i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti “retail”, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente ovvero la banca capogruppo.

Compensazione di crediti maturati dalle imprese con la PA

L’istituto della compensazione dei crediti non prescritticertiliquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione – riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo – è reso possibile, a normativa vigente, in base a due discipline che differiscono parzialmente tra loro, sia con riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità sia per le tempistiche di possibile utilizzo dell’istituto stesso.In particolare, si tratta:- della cd. “disciplina ordinaria” prevista dall’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”;- della cd. “disciplina speciale” prevista dall’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013, rubricato “Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa”.Con un emendamento approvato viene resa strutturale la possibilità di pagamento dei debiti maturati con lo Stato mediante compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati.

Ulteriori emendamenti

Ha ottenuto il via libera anche un pacchetto di emendamenti di interesse per gli enti locali.Con un primo correttivo si prevede che i Comuni, entro il 31 luglio 2022, potranno destinare i fondi straordinari Covid inutilizzati nel 2020 e 2021 per nuovi sconti della TARI.Viene inoltre previsto che gli enti locali potranno utilizzare i proventi delle multe stradali e dei parcheggi per far fronte alle spese energetiche 2022.

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