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Da oggi partono le sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici

By Giugno 30, 2022No Comments

Sanzioni POS al via: dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate (novità introdotta dalla legge di conversione del decreto PNRR 2), per qualunque importo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o di credito o prepagata, per qualunque importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento (art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, come modificato, da ultimo, dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022).

Soggetti interessati.

Rientrano nell’obbligo in parola sia gli imprenditori (commercianti e prestatori di servizi), sia i professionisti, a prescindere dall’obbligo di emissione della fattura.L’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici riguarda le “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” (art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012). Rientrano in tale nozione i bancomat; le carte prepagate – che, a stretto rigore, non sono considerate né carte di debito né carte di credito – rientrano ora tra i pagamenti elettronici obbligatori da accettare per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione del decreto PNRR 2.Resta fermo che il consumatore, a fronte dell’obbligo dell’esercente di dotarsi di POS, ha la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all’uso del contante, di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231 del 2007.

Che tipologia di sanzione si applica?

Il comma 4-bis dell’art. 15 stabilisce che “per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.Pertanto, la violazione non è di natura tributaria, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal D.Lgs. n. 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l’applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).Si osserva, comunque, che anche la legge n. 689/1981 prevede istituti simili a quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 472/1997, quali, ad esempio, il principio di legalità (art. 1), l’inapplicabilità di sanzioni nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 2), l’elemento soggettivo (art. 3), le cause di esclusione della responsabilità (art. 4), il concorso di persone (art. 5), la solidarietà tra autore della violazione e persona giuridica per conto della quale il trasgressore ha agito, la non trasmissibilità dell’obbligazione agli eredi (art. 7), la continuazione (art. 8), la reiterazione delle violazioni (art. 8-bis), il principio di specialità (art. 9), i criteri di determinazione ed applicazione della sanzione (articoli 10 e 11).Per espressa previsione della norma in esame, l’art. 16 della legge n. 689/1981, in materia di pagamento in misura ridotta, non trova applicazione (tale disposizione sancisce che per le violazioni amministrative di natura non tributaria, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento).

In che misura si applica la sanzione?

La violazione delineata dalla norma consiste nella “mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento”. Rientra, quindi, nell’ambito della violazione sia il caso in cui l’esercente, benché munito di POS, rifiuti di accettare il pagamento tramite carta sia l’ipotesi dell’esercente sprovvisto di POS.La sanzione prevista è pari a 30 euro (importo base), aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Ad esempioIn caso di mancata accettazione con carta di un pagamento pari a 200 euro, la sanzione amministrativa è pari a 38 euro (30 euro più il 4% di 200).

Nell’ipotesi di plurime violazioni non trova applicazione l’istituto della “continuazione” (art. 8, legge n. 689/1981), considerato che questo può trovare applicazione o nell’ipotesi di più violazioni della stessa disposizione di legge commesse con una sola azione od omissione (art. 8, comma 1) oppure in caso di plurime violazioni della stessa disposizione, commesse con più azioni od omissioni “esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”, limitatamente ai comparti della “previdenza ed assistenza obbligatorie” (art. 8, comma 2).

Accertamento

Le norme procedurali previste dalla legge n. 689/1981 delineano il seguente iter:- all’accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri suindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria;- dopo la contestazione della violazione e la notifica dell’atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della stessa legge (connessione obiettiva con un reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al “prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione” (art. 15, comma 4-bis);- il Prefetto, al termine dell’istruttoria (ivi compresa la decisione in ordine ad un eventuale impugnazione della sanzione davanti allo stesso Prefetto), emana una ordinanza-ingiunzione impugnabile dinnanzi al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale);L’art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, prevede che all’accertamento delle violazioni si provvede ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 4, legge n. 689/1981. Tali disposizioni prevedono, tra l’altro la possibilità, per gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni in parola, di “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

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