CONTRIBUTI E FINANZIAMENTIFISCOLAVORO

Decreto Aiuti ter convertito in legge

By Novembre 17, 2022No Comments

La conversione in legge del decreto Aiuti ter ha confermato le disposizioni già previste dalla versione originaria. Non mancano però alcune significative modifiche.

Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022

Il decreto legge convertitoconferma i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1.

Al riguardo si segnala che alcune novità alla disciplina dei crediti di imposta sono apportate dal decreto Aiuti quater.

Si tratta in particolare:- del credito d’imposta per le imprese energivore, concesso in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1). Il contributo spetta a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 1, comma 2). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;- del credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3). Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;- del credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (articolo 1, comma 4). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.Tutti i crediti di imposta:- sono utilizzabiliesclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000). I codici tributo da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, sono: “6983”, “6984”, “6985” e “6986”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”;- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;- sono cedibilisolo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Si segnala che, mentre ai sensi dei commi 6 e 7, i crediti di imposta devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 31 marzo 2023, tale termine ultimo di utilizzo è prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto Aiuti quater.

A norma del comma 8entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (anche relativi al terzo trimestre 2022 previsti dal decreto Aiuti bis), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Al riguardo si segnala che il termine del 16 febbraio 2023 è prorogato al 16 marzo 2023 dal decreto Aiuti quater.

Crediti di imposta energia e gas Aiuti bis

Il comma 11 dell’articolo 1proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 disciplinati dall’articolo Aiuti bis (articolo 6, D.L. 115/2022).

Anche per detti crediti d’imposta il decreto Aiuti quater prevede la proroga al 30 giugno 2023 del termine ultimo per la loro fruizione in compensazione.

Fondo di garanzia PMI

L’intervento dell’articolo 3 diretto a contenere i costi dei finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte alla crisi energetica non si limita alla garanzia SACE, ma investe anche il Fondo di garanzia PMI.In particolare, il comma 3 prevede la gratuità pure per le garanzie rilasciate dal Fondo per i finanziamenti per capitale d’esercizio concessi alle imprese per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.Per tali finanziamenti, la garanzia sarà concessa nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione, in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza attribuito loro in applicazione del modello di rating adottato dal Fondo.Ai fini dell’accesso alla garanzia gratuita, i finanziamenti saranno concessi dalle banche a tassi vantaggiosi, calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento.Il costo del finanziamento dovrà essere comunque limitato al recupero dei costi, nonché inferiore al costo che sarebbe stato applicato alle operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.Anche in tal caso, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

Al riguardo si segnala che la proroga dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e dell’aliquota IVA al 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione è prevista dal decreto Aiuti quater.

Nel caso in cui la comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995).

Se segnala che la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° – 3 novembre 2022 è stata disposta dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022.

Bonus trasporti

All’articolo 12 vengono incrementate di 10 milioni di euro le risorse stanziate per il bonus trasporti, già aumentate, da 79 a 180 milioni, dal decreto Aiuti bis (articolo 27, D.L. n. 115/2022).Il contributo, istituito dall’articolo 35 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), può essere richiesto da persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi dal bonus i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.Il buono è pari al 100% dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare, per un massimo di 60 euro.Il bonus:- è nominale, ossia potrà essere richiesto solo da chi utilizza il mezzo pubblico;- è utilizzabile una sola volta;- non è cedibile;- non costituisce reddito del beneficiario;-non incide nel calcolo dell’ISEE.Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Le domande di contributo devono essere presentate prima di procedere all’acquisto dell’abbonamento.Ciascun beneficiario può chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato che ne deve verificare la validità accedendo allo stesso portale.

Nuova indennità una tantum di 150 euro

Gli articoli 18 19 prevedono l’erogazione di un’indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di:- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui ai punti successivi. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps;- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro;- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015;- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge n. 264/1949;- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell’articolo 42, D.L. 73/2021;- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di cui all’articolo 96, D.L. 18/2020, all’articolo 98, D.L. 34/2020, all’articolo 12, D.L. 104/2020, agli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, all’articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e all’articolo 44, D.L. 73/2021);- lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti

L’articolo 20, invece, prevede un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro.Nel dettaglio, l’indennità di 200 euro di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti (D.L 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Fondo di garanzia per la prima casa

L’articolo 35-bisinterviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile (compresi gli oneri accessori), la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui possa essere concessa anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato.La disposizione si applica alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Translate »