LAVORO

Fringe benefit in busta paga esenzione fino a 3.000 euro per il 2022

By Novembre 12, 2022No Comments

Ancora novità per i titolari di redditi di lavoro dipendente: con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 aumenta da 600 euro a 3.000 euro. È senz’altro necessario conoscere i limiti e le regole per una corretta applicazione di questa misura di riduzione del cuneo fiscale ma, soprattutto, valutare opportunamente i criteri di convenienza. Qual è dunque la reale portata di questa novità normativa? Alcuni esempi di calcolo possono aiutare a comprenderlo.I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022. A prevederlo è il decreto Aiuti quater. Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Cosa accade in caso di bonus erogati oltre soglia?

Nonostante le incertezze e le disquisizioni dottrinali in materia, è possibile prudenzialmente affermare che, come già previsto in precedenza, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come determinare il valore dei fringe benefit erogati

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, comma 3-bis, TUIR e risposta a interpello 29 marzo 2021, n. 221).La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, tenendo presente che, in ossequio al principio di cassa allargato) si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Casi particolari

Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta.

Riflessioni sulla convenienza

Ragionando in termini di convenienza per il datore di lavoro e il lavoratore, è possibile – sulla scorta di alcuni calcoli ed esempi di sviluppo del LUL – valutare la reale portata della novità introdotta dal decreto.Esempio n. 1IPOTESIFringe benefit nel LUL: 600 euro – aliquota INAIL 60 per mille – aliquota IRPEF e addizionali c/lavoratore 23%SVILUPPO- risparmio contributivo INPS c/datore di lavoro: 600/100 x 28,5 = 171 euro- risparmio contributivo INAIL c/datore di lavoro: 600/1000 x 60 = 36 euro- risparmio contributi e imposte c/lavoratore = 600/100 + 9,19 = 55 euro (contributi) + (600-55)/100 x 23 = 125,35TOTALE lavoratore= 180,35 euroIl datore di lavoro consegue un risparmio pari a 207 euro, il lavoratore risparmia 180,35 euro sull’importo individuato a titolo di fringe benefit.Esempio n. 2IPOTESIFringe benefit nel LUL: 3.000 euro – aliquota INAIL 60 per mille – aliquota IRPEF e addizionali c/lavoratore 23%SVILUPPO- risparmio contributivo INPS c/datore di lavoro: 3.000/100 x 28,5 = 855 euro- risparmio contributivo INAIL c/datore di lavoro: 3000/1000 x 60 = 180 euro- risparmio contributi e imposte c/lavoratore = 3.000/100 + 9,19 = 276 euro (contributi) + (3.000-276)/100 x 23 = 626,52TOTALE lavoratore = 902,52 euroIl datore di lavoro consegue un risparmio pari a 1.035 euro, il lavoratore risparmia 902,52 euro sull’importo individuato a titolo di fringe benefit.

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