FISCO

Sospensione ammortamenti anche nel 2021

By Dicembre 28, 2021Febbraio 17th, 2022No Comments

Il Ddl. di bilancio 2022 estende il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020, anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021.

In particolare, tale ultima disposizione, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (e, quindi, per i soggetti “solari”, nei bilanci 2020), potevano, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Lo stesso legislatore stabiliva che la misura avrebbe potuto essere estesa, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, agli esercizi successivi con decreto del MEF.
La legge di bilancio 2022 sostituisce tale ultima disposizione, stabilendo che, per la motivazione riportata, la misura è estesa all’esercizio successivo (e, quindi, per i soggetti “solari”, ai bilanci 2021), per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Per effetto della modifica normativa non risulta, quindi, più prevista l’emanazione del decreto ministeriale.
La Relazione tecnica alla legge di bilancio 2022 ha precisato, al riguardo, soltanto che, coerentemente con quanto stimato in relazione al provvedimento originario, “alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che l’intervento è limitato ai soli profili civilistici”.

Ciò detto, la formulazione della norma lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi.
La sospensione dell’ammortamento nel 2021 sembrerebbe, infatti, potersi applicare soltanto ai soggetti che, per effetto della norma derogatoria, hanno sospeso l’intera quota di ammortamento nel bilancio 2020, mentre sembrerebbe preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Tali ultimi soggetti non potrebbero, quindi, fare ricorso alla sospensione (né totale, né parziale) in relazione al bilancio 2021.

L’esclusione potrebbe ricondursi al fatto che, in base agli esempi riportati nel documento interpretativo OIC 9, tale sospensione era prevista in considerazione della chiusura degli stabilimenti imposta dalle misure restrittive emanate dal Governo nel corso del 2020, che non sono state, invece, riproposte nel 2021. In tale ultimo anno, la sospensione potrebbe allora essere motivata soltanto dalla volontà di ridurre la perdita di periodo oppure di non incorrere in una perdita causata dalla pandemia, situazione che effettivamente, in linea di principio, non giustificherebbe la sospensione nel 2021 ove non operata anche nel 2020.

La sospensione rimarrebbe, in sostanza, limitata ai soggetti operanti nei settori che sono stati maggiormente impattati dalla pandemia e che non hanno visto, nel corso del 2021, una ripresa dell’attività paragonabile a quella precedente alla crisi (es. organizzazione eventi, ristorazione, catering, sale da ballo, teatri).

Sotto altro profilo, come osservato in dottrina, la proroga impone un coordinamento con le modalità di recupero delle quote sospese previste dall’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020 convertito, ai sensi del quale “la quota di ammortamento non effettuata … è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”.

A ben vedere, dalle indicazioni fornite dall’OIC si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

A seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione. In ogni caso, deve essere salvaguardata la sistematicità dell’ammortamento.
Si ricorda, da ultimo, che restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 60 commi 7-ter e 7-quater del DL 104/2020 convertito, che prevedono l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Ai sensi dell’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 convertito, per i soggetti che si avvalgono della deroga, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Analoga previsione opera ai fini IRAP.

Translate »